Al personale della G.R.A. che non venga assunto ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 alle dipendenze dello Stato e' corrisposta una integrazione del trattamento di cui al precedente art. 2, pari a tre mensilita' dello stipendio o della paga e delle indennita' accessorie aventi carattere continuativo se trattasi di impiegati, ovvero pari a novanta giornate della paga e delle indennita' accessorie, sempre a carattere continuativo, se trattasi di personale salariato. Tale integrazione va computata sull'ammontare dello stipendio o della paga spettante alla scadenza del termine indicato al primo comma del precedente art. 2.

Testo vigente dal 3 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-11-16;1122~art6 · fonte del testo