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Sono estese agli agenti dipendenti dalle Ferrovie dello Stato, anche se avventizi, considerati operai ai termini dell'art. 2 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro e dell'art. 9 del R. decreto-legge 7 Aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, le disposizioni di cui agli articoli 25, primo comma, 30 e 31 del regolamento contenente norme e condizioni di trattamento del personale dell'Amministrazione delle poste dei telegrafi nelle malattie e negli infortuni, approvato con R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 99, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;21~art1 · fonte del testo