I canoni annui per la manutenzione e per l'uso delle linee telegrafiche e telefoniche, dei sostegni, della corda e dei ganci portacavi, dei conduttori in cavi aerei, sotterrati e sottomarini e degli apparati telegrafici, comunque stabiliti, vengono fissati nella misura di cui alla tabella annessa alla presente legge.

Testo vigente dal 2 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-01;961~art1 · fonte del testo