I canoni dovuti dai Comuni per la manutenzione delle linee telegrafiche, ai sensi della legge 28 giugno 1895, n. 3200, sono elevati, rispettivamente, a lire 100 annue a chilometro per i Comuni che forniscono i pali e a lire 200 annue a chilometro per i Comuni che non forniscono i pali.

Testo vigente dal 2 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-01;961~art6 · fonte del testo