I canoni di cui ai precedenti articoli si applicano per il periodo dal 1 luglio 1946 al 30 giugno 1947. Con altro provvedimento saranno determinati i canoni per il periodo successivo. Tutte le altre prestazioni non contemplate nella presente legge o nella tabella annessa saranno regolate con apposite convenzioni.

Testo vigente dal 2 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-01;961~art8 · fonte del testo