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E' consentito il trasferimento del diritto a contributi ad aree diverse da quella prescelta e denunciata a norma dell'art. 8 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, purche' la nuova area si trovi nel territorio dello stesso Comune.
Testo in vigore dal 23 agosto 1949 al 16 dicembre 2010
