Articolo abrogato dalla l. 28 dicembre 1952, n. 4436.
Abrogato dal 19 febbraio 1953
Articolo abrogato dalla l. 28 dicembre 1952, n. 4436.
Abrogato dal 19 febbraio 1953
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1949 al 19 febbraio 1953. 59 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il sussidio di cui all'articolo precedente sara' corrisposto nella misura medesima, tanto ai detentori di diritti a mutuo originari, quanto ai detentori di diritti a mutuo a titolo oneroso, e a tal fine non si applicano le disposizioni dell'art. 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, e dell'art. 4 della legge 4 aprile 1935, n. 454.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1952, N. 4436
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-07-29;531~art2 · fonte del testo