Dopo l'art. 17 e' inserito il seguente art. 17-bis: "Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti ed ai messaggeri che si recano in territorio estero, e che ivi sostino per oltre quattro ore, le indennita' per vitto ed alloggio di cui al n. 3 lettere a) e b) del precedente art. 16, eventualmente dovute durante tale sosta, sono maggiorate di un coefficiente percentuale da determinarsi, per i singoli paesi, con decreti del Ministro per il tesoro, che ha facolta' di modificare tale coefficiente in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi stessi".

Testo vigente dal 13 marzo 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-02-17;53~art6 · fonte del testo