Il n. 3, lettera a), dell'art. 18, e' modificato come segue: "magazziniere centrale delle marche assicurative e controllore del magazzino medesimo; direttore e controllore dell'Ufficio filatelico di Roma; cassieri e controllori provinciali nelle Direzioni provinciali di 2ª classe; titolari uffici vaglia risparmi e conti correnti nelle Direzioni provinciali di 2ª classe". Allo stesso art. 18 e' aggiunto il seguente comma: "7° al consegnatario cassiere centrale ed al vice consegnatario cassiere per vaglia risparmi e conti correnti, nominati con decreto registrato alla Corte dei conti, e' concessa l'indennita', di maneggio valori disposta a favore dei consegnatari cassieri e vice consegnatari cassieri presso le Amministrazioni centrali dello Stato".

Testo vigente dal 13 marzo 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-02-17;53~art7 · fonte del testo