Il secondo comma dell'art. 17 e' sostituito dal seguente: "Quando il ritardo non e' inferiore ad un'ora, per tutto il periodo di esso compete una indennita' per ritardo di treni, la misura uguale a quella stabilita nell'art. 6 per il servizio straordinario, nonche', quando ne sia il caso, dall'art. 14 per il servizio serale o notturno".

Testo vigente dal 13 marzo 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-02-17;53~art5 · fonte del testo