Il secondo comma dell'art. 17 e' sostituito dal seguente: "Quando il ritardo non e' inferiore ad un'ora, per tutto il periodo di esso compete una indennita' per ritardo di treni, la misura uguale a quella stabilita nell'art. 6 per il servizio straordinario, nonche', quando ne sia il caso, dall'art. 14 per il servizio serale o notturno".
Testo vigente dal 13 marzo 1950
