Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1960 al 13 gennaio 1965. Leggi il testo vigente →

Dopo l'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e' aggiunto il seguente: "Nel caso di cui alla lettera b) l'interessato, che eserciti la professione in ospedale italiano all'estero, puo' chiedere il mantenimento della iscrizione nell'Albo".

Testo in vigore dal 28 luglio 1960 al 13 gennaio 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-07-10;736~art1 · fonte del testo