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((Dopo l'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e' aggiunto il seguente: Nel caso di cui alla lettera b) il sanitario che eserciti all'estero la libera professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati, puo' mantenere, a sua richiesta, l'iscrizione all'Albo dell'Ordine o del Collegio professionale dal quale e' stato cancellato)).

Testo in vigore dal 13 gennaio 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1965

Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 1960 al 13 gennaio 1965. 16 parole tolte, 39 parole aggiunte.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e' aggiunto il seguente: tolto: " Nel caso di cui alla lettera b) tolto: l'interessato, che eserciti la professione in ospedale italiano all'estero, puo' chiedere il mantenimento della iscrizione nell'Albo" aggiunto: il sanitario che eserciti all'estero la libera professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati, puo' mantenere, a sua richiesta, l'iscrizione all'Albo dell'Ordine o del Collegio professionale dal quale e' stato cancellato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-07-10;736~art1 · fonte del testo