Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procedimento civile - Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Reintroduzione con decreto-legge - Obbligo di esperire il procedimento a pena di improcedibilità della domanda giudiziale e correlata condanna per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, allo stesso - Differimento dell'efficacia - Denunciato difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza e disomogeneità finalistica rispetto alle altre norme contenute nel decreto-legge - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Verona in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. - dell'art. 84, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., nella legge n. 98 del 2013, che inserisce il comma 1- bis all'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, e dell'art. 84, comma 1, lett. i ), dello stesso d.l. n. 69 del 2013, nella parte in cui aggiunge il comma 4- bis , secondo periodo, all'art. 8 del citato d.lgs. n. 28 del 2010. Facendo seguito alla declaratoria d'illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 272 del 2012, le norme censurate rispettivamente reintroducono nell'ordinamento la mediazione civile quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali relative a talune materie e riproducono la norma in base alla quale il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. La decisione di procrastinare la loro applicabilità - ai sensi del comma 2 dell'art. 84 citato, anch'esso autonomamente censurato - di trenta giorni rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione è ragionevolmente giustificata dall'impatto che la reintroduzione dell'obbligatorietà della mediazione avrebbe avuto sul funzionamento degli organismi deputati alla gestione della mediazione stessa, senza comprometterne la matrice funzionale unitaria, essendo le norme in parola finalizzate, unitamente alle altre adottate in materia di giustizia, alla realizzazione dei comuni e urgenti obiettivi del miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario e dell'accelerazione dei tempi di definizione del contenzioso civile. ( Precedente citato: sentenza n. 272 del 2012 ). Il sindacato sulla legittimità dell'adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge va limitato ai casi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost., o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della loro valutazione e la necessità di provvedere con urgenza non postula inderogabilmente un'immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge. ( Precedenti citati: sentenze n. 99 del 2018, n. 5 del 2018, n. 236 del 2017, n. 170 del 2017 e n. 16 del 2017 ). La uniformità teleologica che deve connotare le norme introdotte con la decretazione d'urgenza non presuppone indefettibilmente l'uniformità del loro termine iniziale di efficacia, ben potendo alcune di esse risultare comunque funzionali all'unico scopo di approntare rimedi urgenti anche là dove ne sia stata procrastinata l'applicabilità. ( Precedente citato: sentenza n. 22 del 2012 ).
sentenza 97/2019massima n. 42213 Riguarda ancheart. 84 d.l. 69/2013art. 5 Mediazione civile e commerciale
Intervento in giudizio - Giudizi di legittimità costituzionale in materia di mediazione obbligatoria - Interventi del Consiglio Nazionale Forense - Soggetto che non è stato parte nei giudizi a quibus e che non è titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilità.
Sono inammissibili gli interventi spiegati dal Consiglio Nazionale Forense in due dei giudizi di legittimità costituzionale qui riuniti. Il suddetto Consiglio, infatti, non è stato parte nei giudizi a quibus . Per costante giurisprudenza costituzionale, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) le sole parti del giudizio principale, mentre l'intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Nei giudizi da cui traggono origine le questioni di legittimità costituzionale in discussione, i rapporti sostanziali dedotti in causa concernono profili attinenti alla mediazione nel processo civile, che possono anche riguardare interessi professionali della classe forense, ma concernono più in generale le posizioni che le parti intendono azionare nel processo e non mettono in gioco le prerogative del Consiglio Nazionale Forense (ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre, confermata con sentenza n. 272 del 2012). Sotto altro profilo, l'ammissibilità d'interventi ad opera di terzi, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo . - Sui limiti di ammissibilità dell'intervento di terzi estranei al giudizio a quo nell'ambito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale: ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, confermata con sentenza n. 138/2010; ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151/2009; sentenze nn. 293/2011, 94/2009, 96/2008 e 245/2007).
Riguarda ancheart. 5 Mediazione civile e commercialeart. 13 Mediazione civile e commercialeart. 16 Mediazione civile e commercialeart. 372 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Mediazione obbligatoria - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate - Censura di norma regolamentare - Erronea indicazione della norma censurata - Richiesta di intervento additivo manipolativo di sistema - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, 8, comma 5, 13 e 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), dell'art. 16 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) e dell'articolo 372, commi 2 e 3, del codice di procedura civile, questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 76, 77 e 111 della Costituzione, ed agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), nonché in riferimento agli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Con sentenza n. 272 del 2012, successiva alle indicate ordinanze di rimessione, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010. Pertanto, la questione di legittimità costituzionale della suindicata norma - sollevata da tutti i remittenti - è divenuta priva di oggetto e va, quindi, dichiarata manifestamente inammissibile nei diversi profili prospettati con le ordinanze di rimessione. Alla luce della detta dichiarazione di illegittimità costituzionale, deve ritenersi manifestamente inammissibile anche la questione sollevata in ordine all'art. 16 del d.lgs. n. 28 del 2010, perché per come prospettata, risulta riferita alla situazione normativa antecedente la sentenza di accoglimento. Per effetto della menzionata sent. n. 272 del 2012 sono da dichiarare manifestamente inammissibili anche le questioni relative all'art. 8, comma 5, e all'art. 13 del d.lgs. n. 28 del 2010, in quanto tali disposizioni sono state dichiarate, nella sentenza stessa, costituzionalmente illegittime in via consequenziale, rispetto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010. La questione di legittimità costituzionale, concernente l'art. 16 del d.m. n. 180 del 2010, viene dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto si tratta di norma di natura regolamentare, non suscettibile, ai sensi dell'art. 134 Cost., di essere sottoposta a scrutinio di legittimità costituzionale, perché priva di forza di legge, salvo restando che si tratta di norma secondaria collegata a norma dichiarata costituzionalmente illegittima, salvo restando che si tratta di norma regolamentare collegata a norma dichiarata costituzionalmente illegittima (art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010). Il Tribunale ordinario di Tivoli ha, fra l'altro, censurato l'art. 372 cod. proc. civ., la relativa questione risulta prospettata con riguardo ad una norma del codice di rito - rubricata «produzione di altri documenti» - che non ha alcuna attinenza con le doglianze formulate. Comunque il rimettente ha richiesto alla Corte un intervento additivo "creativo", peraltro manipolativo di sistema, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, che eccede i poteri di intervento della Corte costituzionale, implicando scelte affidate alla discrezionalità del legislatore. Di qui la manifesta inammissibilità anche di tali questioni. ( ex plurimis : ordinanze nn. 252/2012 e 255/2012, 182/2009 e 243/2009). - Sulla normativa in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali: sentenza n. 272/2012. - Sull'impossibilità di sottoporre direttamente a scrutinio di legittimità costituzionale norme prive di forza di legge: ordinanze nn. 37/2007, 401/2006, 125/2006, e 389/2004. - Sull'eccedenza rispetto ai poteri della Corte costituzionale di interventi additivi "creativi, manipolativo di sistema, in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate: ordinanze nn. 252/2012, 255/2012, 182/2009 e 243/2009.
Riguarda ancheart. 5 Mediazione civile e commercialeart. 13 Mediazione civile e commercialeart. 16 Mediazione civile e commercialeart. 372 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, eccepibile dal convenuto o rilevabile d'ufficio - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Disposizioni strettamente collegate che resterebbero prive di significato a seguito della caducazione della mediazione obbligatoria - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e quindi in via consequenziale alla decisione adottata, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo («L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1»; b) dell'art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e», c) dell'art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e» ; d) dell'art. 5, comma 5, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; e) dell'art. 6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo cinque,»; f) dell'art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1»; g) dello stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo «computano», anziché «computa»; h) dell'art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo; i) dell'art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13»; l) dell'intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo «resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile»; m) dell'art. 17, comma 4, lettera d ), del detto decreto legislativo; n) dell'art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo; o) dell'art. 24 del detto decreto legislativo; ogni altro profilo resta assorbito.
Riguarda ancheart. 4 Mediazione civile e commercialeart. 5 Mediazione civile e commercialeart. 6 Mediazione civile e commercialeart. 7-parte d.lgs. 28/2010art. 11 Mediazione civile e commercialeart. 13-parte d.lgs. 28/2010e altri 2