Il commissario liquidatore prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'ente, richiedendo, ove occorra, la assistenza di un notaio. Il commissario liquidatore forma, quindi, l'inventario, nominando, se necessario, uno o piu' stimatori per la valutazione dei beni. Copie dei verbali di consegna e dell'inventario sono prontamente rimesse al Ministero dell'agricoltura o delle foreste.

Testo vigente dal 14 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-01;579~art5 · fonte del testo