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Nei casi di trattamento di quiescenza diretto a totale carico delle Casse pensioni indicate all'art. 1 oppure ad onere ripartito tra dette Casse ed Enti locali, relativo a cessazione dal servizio anteriore al 1 luglio 1950, si procede alla determinazione dell'importo differenziale tra la parte del trattamento annuo lordo costituito dalla pensione spettante al 1 luglio 1952 in applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 966, e quella rispettiva al 30 giugno 1952 considerata prima dell'applicazione di tale legge e senza l'elevazione di cui all'art. 10 del decreto Presidenziale 11 luglio 1952, n. 767. I miglioramenti della pensione previsti dall'art. 1: non competono, qualora il detto importo differenziale risulti superiore a lire 300.000; competono soltanto per la differenza tra lire 300.000 ed il detto importo differenziale, qualora la somma di tale importo e di quello dei miglioramenti stessi superi lire 300.000.
Testo in vigore dal 9 novembre 1956 al 16 dicembre 2010
