Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 1956 al 16 dicembre 2010. 144 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Nei casi di trattamento di quiescenza diretto a totale carico delle Casse pensioni indicate all'art. 1 oppure ad onere ripartito tra dette Casse ed Enti locali, relativo a cessazione dal servizio anteriore al 1 luglio 1950, si procede alla determinazione dell'importo differenziale tra la parte del trattamento annuo lordo costituito dalla pensione spettante al 1 luglio 1952 in applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 966, e quella rispettiva al 30 giugno 1952 considerata prima dell'applicazione di tale legge e senza l'elevazione di cui all'art. 10 del decreto Presidenziale 11 luglio 1952, n. 767. I miglioramenti della pensione previsti dall'art. 1: non competono, qualora il detto importo differenziale risulti superiore a lire 300.000; competono soltanto per la differenza tra lire 300.000 ed il detto importo differenziale, qualora la somma di tale importo e di quello dei miglioramenti stessi superi lire 300.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-10-23;1236~art2 · fonte del testo