Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 1956 al 16 dicembre 2010. 144 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nei casi di trattamento di quiescenza diretto a totale carico delle Casse pensioni indicate all'art. 1 oppure ad onere ripartito tra dette Casse ed Enti locali, relativo a cessazione dal servizio anteriore al 1 luglio 1950, si procede alla determinazione dell'importo differenziale tra la parte del trattamento annuo lordo costituito dalla pensione spettante al 1 luglio 1952 in applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 966, e quella rispettiva al 30 giugno 1952 considerata prima dell'applicazione di tale legge e senza l'elevazione di cui all'art. 10 del decreto Presidenziale 11 luglio 1952, n. 767. I miglioramenti della pensione previsti dall'art. 1: non competono, qualora il detto importo differenziale risulti superiore a lire 300.000; competono soltanto per la differenza tra lire 300.000 ed il detto importo differenziale, qualora la somma di tale importo e di quello dei miglioramenti stessi superi lire 300.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-10-23;1236~art2 · fonte del testo