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Ai titolari di pensioni dirette di cui al precedente articolo, liquidate per inabilita' contratta in servizio e per causa di servizio, sono concessi, a domanda, l'assegno di superinvalidita' e l'indennita' per l'accompagnatore, previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni, qualora si trovino nelle condizioni all'uopo richieste per i grandi invalidi titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1841~art2 · fonte del testo