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I benefici di cui alla presente legge decorrono dal 1 luglio 1961. Qualora la domanda per ottenere i benefici previsti dal precedente articolo 2 sia presentata oltre il termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, i benefici stessi decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1841~art3 · fonte del testo