Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1963 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
I benefici di cui alla presente legge decorrono dal 1 luglio 1961. Qualora la domanda per ottenere i benefici previsti dal precedente articolo 2 sia presentata oltre il termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, i benefici stessi decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1963 al 9 ottobre 2010
