Per i servizi anteriori alla iscrizione alle Casse di previdenza resi presso le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi nel bilancio dell'esercizio 1949 uno stanziamento per entrate effettive inferiori alle lire 80 milioni, il riconoscimento di cui all'articolo precedente sara' effettuato con il versamento da parte dell'ente dei contributi ordinari aumentati, per il periodo anteriore al 1946, del 200 per cento. Per il riconoscimento di cui al precedente comma dovra' essere presentata da parte dell'ente o dell'interessato apposita domanda entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalle successive date di iscrizione alle Casse. Il contributo puo' essere versato in unica soluzione o in non piu' di dieci rate annuali uguali, comprensive dell'interesse del 4,25 per cento. 4a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 novembre 1962, n. 1646

4a

La L. 22 novembre 1962, n. 1646 ha disposto (con l'art. 22) che "Per le iscrizioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali decorrenti da data posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 28 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e' abrogato e la ricongiunzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, e dagli articoli 15, 16, 17 e 18 della citata legge n. 610 e' ammessa limitatamente al servizi di carattere permanente resi anteriormente alla data di iscrizione alla Cassa."

Testo vigente dal 28 dicembre 1962

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Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 1962

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1952 al 28 dicembre 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 novembre 1962, n. 1646

    La L. 22 novembre 1962, n. 1646 ha disposto (con l'art. 22) che "Per le iscrizioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali decorrenti da data posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 28 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e' abrogato e la ricongiunzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, e dagli articoli 15, 16, 17 e 18 della citata legge n. 610 e' ammessa limitatamente al servizi di carattere permanente resi anteriormente alla data di iscrizione alla Cassa."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610~art16 · fonte del testo