Per tutto il periodo di servizio reso valutabile ai termini dei precedenti articoli 15 e 16 l'ente e' sostituito all'iscritto nei diritti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale o verso l'altro Istituto assicuratore, fino alla concorrenza della quota di assegno posta a suo carico, in applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, o dell'onere derivante dal pagamento dei contributi. 4a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 novembre 1962, n. 1646
4aLa L. 22 novembre 1962, n. 1646 ha disposto (con l'art. 22) che "Per le iscrizioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali decorrenti da data posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 28 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e' abrogato e la ricongiunzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, e dagli articoli 15, 16, 17 e 18 della citata legge n. 610 e' ammessa limitatamente al servizi di carattere permanente resi anteriormente alla data di iscrizione alla Cassa."
Testo vigente dal 28 dicembre 1962
