Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Art. 46 — Riconoscimento dei periodi di servizio posteriori al 31 dicembre 1946 per gli iscritti che abbiano ottenuto la liquidazione degli accantonamenti

Gli iscritti al Fondo che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto la liquidazione degli accantonamenti di propria pertinenza, gia' esistenti presso la cessata Cassa nazionale della gente dell'aria e relativi a periodi di servizio prestati dopo il 31 dicembre 1946, hanno facolta' di ottenere il riconoscimento, ai fini delle prestazioni di cui alla presente legge, dei periodi stessi purche':

  • a)facciano pervenire all'Istituto nazionale della previdenza sociale le relative domande entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;
  • b)versino il contributo corrispondente al riconoscimento entro il termine di un anno dalla data in cui l'Istituto ne ha comunicato l'importo. Detto contributo determinato in misura pari al sei per cento della retribuzione annua pensionabile spettante alla data della domanda per ciascuno degli anni di cui e' chiesto al riconoscimento;
  • c)per i periodi di cui e' chiesto il riconoscimento, risultino versati i corrispondenti contributi nell'assicurazione generale obbligatoria. Le posizioni assicurative costituite in favore degli interessati nell'assicurazione generale obbligatoria durante i periodi oggetto di riconoscimento sono annullate e la gestione dell'assicurazione generale accreditera' il Fondo dell'importo complessivo del contributi base e integrativi versati dalle aziende per gli interessati medesimi in corrispondenza dei periodi suindicati. I termini di cui alle precedenti lettere a) e b) si intendono perentori e l'inosservanza di essi comporta la decadenza dalla facolta' di conseguire il riconoscimento. Gli effetti del riconoscimento decorrono dalla data della domanda, purche' il versamento del contributo di cui alla precedente lettera b) pervenga all'istituto nazionale della previdenza sociale entro sei mesi dalla data in cui l'Istituto stesso ne ha comunicato l'importo. Qualora il versamento pervenga dopo tale termine, gli effetti del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il versamento e' pervenuto all'istituto nazionale della previdenza sociale.

Testo vigente dal 27 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art46 · fonte su Normattiva