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I dipendenti dell'I.N.G.I.C. (Istituto Nazionale Gestione Imposte Consumo) hanno facolta' di chiedere la iscrizione alla Cassa di previdenza. degli impiegati ed a quella dei salariati dalla data di entrata, in vigore della presente legge, o successivamente, mentre continuera' obbligatoriamente l'iscrizione per coloro per i quali fosse gia' in precedenza avvenuta. Per effetto di detta iscrizione rimangono a carico del dipendente i contributi personali ed a carico dell'I.N.G.I.C. i contributi dell'ente. In caso di passaggio successivo dei predetti dipendenti a ditte private che esercitino il servizio di riscossione delle imposte di consumo, essi continueranno obbligatoriamente a rimanere iscritti alla Cassa di previdenza degli impiegati o dei salariati con attribuzione dei contributi dell'ente a carico del Comune, che avra' diritto di rivalsa verso l'appaltatore, e dei contributi personali a carico del dipendente. L'iscrizione ad una delle Casse predette esonera dall'iscrizione presso l'istituto nazionale della previdenza sociale, salvo pero' il diritto del dipendente di continuare, ad esclusivo suo carico, nell'iscrizione facoltativa presso l'Istituto stesso.

Testo in vigore dal 17 giugno 1952 al 28 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610~art37 · fonte del testo