I minimi di pensione di lire 39.000, 26.000 e 74.000 stabiliti dall'art. 10 della legge 21 novembre 1949, n. 914, sono elevati, a decorrere dal 1 luglio 1950, rispettiva mente a lire 44.900, 29.900 e 85.100, sia nei casi di cessazione anteriore che posteriore alla, data predetta.

Testo vigente dal 17 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610~art8 · fonte del testo