Alle categorie dei personali indicate nell'art. 5 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e nell'art. 5 della legge 25 luglio 1941, n. 934, si aggiunge, ai sensi rispettivamente delle lettere p) ed h) degli articoli citati, con decorrenza a qualsiasi effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, quella dei dipendenti degli Enti comunali di consumo istituiti con il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90. Rimangono fermi, anche nei riguardi delle predette categorie, i disposti di cui all'art. 8 delle citate leggi 1938, n. 680 e 1941, n. 934. Per i dipendenti di cui al comma precedente che siano stati gia' iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati o a quella per le pensioni ai salariati per servizi resi presso altri Enti locali, i servizi prestati presso gli Enti comunali di consumo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono utili ai fini del trattamento di quiescenza, previo recupero dei contributi dovuti.

Testo vigente dal 17 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610~art22 · fonte del testo