Con effetto dal 1 gennaio 1967, ai titolari di pensione a carico delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro sono concesse le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico, nella misura e con le norme di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

Testo vigente dal 2 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-05;85~art1 · fonte su Normattiva