Le pensioni dirette di privilegio relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1967 e le pensioni dirette non di privilegio relative a cessazioni dal servizio a partire dal 1 luglio 1965 e fino al 30 giugno 1967 sono riliquidate applicando i criteri indicati all'articolo 16.

Testo vigente dal 27 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-03;315~art17 · fonte su Normattiva