Tra i casi di esonero dal versamento dei contributi contemplati per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dall'articolo 17 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e dall'articolo 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, devono essere considerati esclusi quelli relativi al personale dipendente dalle istituzioni medesime che sia gia' provvisto di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o della Cassa per le pensioni ai sanitari oppure che sia iscritto a tali Casse pensioni per servizi simultanei a quelli resi alle istituzioni stesse.

Testo vigente dal 27 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-03;315~art24 · fonte su Normattiva