Le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 2 a 8 si applicano per cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1978. A partire dal 1978, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriore all'anno stesso sono riliquidate determinandone il nuovo importo in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli da 2 a 7 per le pensioni relative a cessazioni dal servizio non anteriori all'anno considerato. Nei casi di pensione di privilegio, la riliquidazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, prevista dagli ultimi due commi dell'articolo 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 39 dell'ordinamento della Cassa pensioni approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni, e' effettuata maggiorando il relativo importo in godimento al 31 dicembre 1977 del 60 per cento.

Testo vigente dal 2 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-27;167~art9 · fonte su Normattiva