Art. 26 — Disposizioni speciali
La presente legge si applica anche ai dipendenti degli Istituti autonomi case popolari, della Cassa per il Mezzogiorno e delle camere di commercio. Restano disciplinati dalle rispettive normative di settore il personale militare e quello della carriera diplomatica e della polizia di Stato. Restano ugualmente disciplinati dalle leggi speciali che li riguardano gli ordinamenti giuridici ed economici dei magistrati ordinari e amministrativi, degli avvocati e procuratori dello Stato, nonche' dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. ((IL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).
Testo vigente dal 24 maggio 2001
