Legge quadro sul pubblico impiego

Art. 26 — Disposizioni speciali

La presente legge si applica anche ai dipendenti degli Istituti autonomi case popolari, della Cassa per il Mezzogiorno e delle camere di commercio. Restano disciplinati dalle rispettive normative di settore il personale militare e quello della carriera diplomatica e della polizia di Stato. Restano ugualmente disciplinati dalle leggi speciali che li riguardano gli ordinamenti giuridici ed economici dei magistrati ordinari e amministrativi, degli avvocati e procuratori dello Stato, nonche' dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. ((IL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).

Testo vigente dal 24 maggio 2001

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 219/1984

    Illegittimità dichiarata
    25 luglio 1984

    Per il principio generale di cui alla l. n. 93 del 1983, della disciplina in base ad accordi, applicabile anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, queste - nonostante che rimangano salve le rispettive competenze in materia di trattamento dei dipendenti delle camere di commercio e che, quindi, nessuno dei procedimenti specificamente previsti da tale legge sia suscettibile di applicazione diretta al riguardo - debbono legiferare anche in materia di detto personale con il presupposto dell'accordo sindacale in sede regionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, sollevata in riferimento all'art. 4, n. 8, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). - S. n. 65/1982.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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