A favore dei titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza, qualora non competa l'assegno di superinvalidita', l'assegno suppletivo, concesso con l'articolo 2 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, rimane invariato nella sua misura vigente al 30 giugno 1964.

Testo vigente dal 27 maggio 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-05-03;315~art23 · fonte su Normattiva