I provvedimenti concernenti le domande di riscatto di servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza e quelle di liquidazione del trattamento stesso, adottati dai competenti organi deliberanti degli Istituti di previdenza e resi esecutivi con decreto del direttore generale degli Istituti medesimi, possono, d'ufficio o a domanda degli interessati, essere revocati o modificati dagli organi deliberanti predetti entro il termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione del decreto agli interessati. La revoca o modifica e' ammessa, entro il termine di tre anni dalla data predetta, quando:

  • a)vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dalla documentazione acquisita;
  • b)vi sia stato errore materiale nel computo del servizio ovvero nella determinazione del contributo di riscatto o dell'importo del trattamento di quiescenza: oppure, entro il termine di dieci anni dalla data stessa, quando:
  • c)siano acquisiti, ad iniziativa delle parti o d'ufficio, documenti che non abbiano formato oggetto di esame in sede di adozione del provvedimento ed abbiano rilevanza sulla determinazione del riscatto o del trattamento di quiescenza;
  • d)il provvedimento sia stato adottato sopra documenti falsi. Rimangono salve le disposizioni in vigore concernenti i termini per la presentazione delle domande di pensioni di privilegio e per la richiesta degli accertamenti sanitari nei casi di cessazione dal servizio per inabilita'.

Testo vigente dal 27 maggio 1967

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 148/2017

    Questione inammissibile
    23 giugno 2017

    Non è implausibile la motivazione offerta dal rimettente in ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 315 del 1967 e degli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, in quanto - alla stregua delle circostanze, in fatto e in diritto, come rappresentate nelle ordinanze di rimessione - l'accoglimento della questione porterebbe a ritenere legittimi i provvedimenti rideterminativi del trattamento di quiescenza contestati nei giudizi a quibus e a valutare la ripetibilità a titolo di indebito pensionistico delle maggiori somme corrisposte medio tempore.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 26 Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro · Art. 204 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 221/1989

    Questione infondata
    20 aprile 1989

    Stante la differenza tra i rispettivi regimi pensionistici - la cui parificazione è solo espressione di una linea di tendenza - non è raffrontabile, per la disomogeneità dei termini posti a raffronto, la situazione degli iscritti agli Istituti di previdenza, a favore dei quali non opera il principio della irripetibilità dei maggiori assegni corrisposti erroneamente dall'Amministrazione, con quella dei pensionati statali, per i quali, invece, tale irripetibilità è prevista. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, legge 3 maggio 1967, n. 315). - O. nn. 840/1988 e 834/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 26 Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro · Art. 206 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 9 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1967-05-03;315~art26 · fonte su Normattiva