Il trattamento di quiescenza a favore degli aiutanti ufficiali giudiziari rimane fermo nella misura dei sette decimi di quello previsto per gli ufficiali giudiziari. Ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo dei sette decimi dei relativi importi indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 ed all'ultimo comma dell'articolo 4, si considerano i diritti di cui al n. 1 dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 169 e del secondo comma dell'articolo 171 del decreto stesso.

Testo vigente dal 12 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-27;36~art6 · fonte su Normattiva