Nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dall'articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380, la pensione di cui all'articolo 1 e' aumentata di un decimo e in nessun caso l'importo risultante puo' essere considerato interiore a lire 616.000. Quando si tratti di lesioni od infermita' ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la pensione di cui all'articolo 1 e aumentata di due decimi ed in nessun caso l'importo risultante puo' essere considerato inferiore a lire 839.500. La pensione diretta di privilegio non puo' superare comunque le lire 1.973.100 annue. La pensione determinata in applicazione dei commi precedenti, ove sia inferiore alla meta' dei diritti di cui all'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, aumentati dell'indennita' integrativa di cui all'articolo 148, oppure ridotti ai termini dell'articolo 155 del decreto stesso, viene integrata, per la differenza, da una somma a carico dello Stato che in nessun caso puo' superare le lire 390.000 annue.

Testo vigente dal 12 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-27;36~art3 · fonte su Normattiva