Il trattamento di quiescenza, nella forma dell'indennita' una volta tanto, diretto o indiretto, di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, si ottiene prendendo a base il valore della tabella A, unita alla presente legge, relativo agli anni di servizio utile dell'iscritto, diminuito di lire 125.000. L'indennita' una volta tanto e' pari al valore che ne residua moltiplicato per il coefficiente fisso 7.

Testo vigente dal 12 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-27;36~art5 · fonte su Normattiva