Gli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale, nell'industria e in agricoltura, con grado di inabilita' dal cinquanta al cinquantanove per cento, gia' indennizzati in capitale ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nei precedenti articoli 1 e 2, per il conseguimento dell'assegno continuativo mensile di cui agli articoli 1 e 2 medesimi, sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare domanda all'istituto assicuratore, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 28 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;235~art3 · fonte del testo