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Qualora l'indice medio annuo del costo generale della vita, ricavato dalla media degli indici nazionali mensili dell'anno solare, calcolati ai fini della scala mobile per le retribuzioni dei dipendenti dell'industria, subisca variazioni in aumento o in diminuzione pari o superiori al 10 per cento rispetto a quello medio rilevato per l'anno 1962, la misura delle pensioni a carico del Fondo sara' variata, per il solo 80 per cento del suo ammontare iniziale, della stessa percentuale di incremento o decremento registrata dal suddetto indice medio del costo generale della vita. Al fine suddetto, si considerano pensioni iniziali quelle maturate anteriormente al 1 gennaio 1963, maggiorate delle percentuali di cui al precedente articolo 1, nonche' le pensioni maturate a datare dal 1 gennaio 1963. Analogamente si provvedera' all'adeguamento delle pensioni in corso, per il solo 80 per cento del loro ammontare iniziale, ogni qualvolta l'indice medio annuo di cui al primo comma avra' subito una variazione ulteriore in aumento o in diminuzione pari o superiore al 10 per cento, rispetto all'indice che ha determinato la precedente variazione. Per le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1962 o successiva alla data dell'ultima variazione disposta in applicazione del presente articolo, la variazione ulteriore sara' limitata al rapporto tra il numero indice del costo della vita dell'anno solare in cui si e' determinata la percentuale di variazione ed il numero indice dell'anno solare in cui e' compresa la decorrenza della pensione. Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni in applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 5 della legge 1 luglio 1955, n. 638, ed avranno decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima. I contributi occorrenti per la copertura degli oneri derivanti al Fondo dell'adeguamento delle pensioni di cui al presente articolo sono determinati con lo stesso decreto di cui al comma precedente, in relazione alle necessita' emerse dalle risultanze della gestione del Fondo stesso.
Testo in vigore dal 7 aprile 1965 al 1 novembre 1967
