I trattamenti minimi previsti dall'articolo 7, comma quarto, e dall'articolo 14, comma sesto, della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono stabiliti nella misura di lire 15.000 mensili per le pensioni dirette e lire 10.000 mensili per le pensioni di riversibilita'.
Testo vigente dal 28 ottobre 1960
