A decorrere dal 1 gennaio 1969, gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono elevati a: lire 23.000 mensili, per i titolari di eta' inferiore a 65 anni; lire 25.000 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta'. A decorrere dalla stessa data, gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, previsti dall'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono elevati, per tutte le categorie di pensione, a lire 18.000 mensili.

Testo vigente dal 30 aprile 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art7 · fonte su Normattiva