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A decorrere dal 1 ottobre 1960 per il personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione, esclusi gli aumenti periodici, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, o successive modificazioni ed estensioni, non superi le lire 50.000 mensili lorde, la misura mensile lorda delle quote di aggiunta di famiglia di cui all'art. 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e all'art. 3 della legge 3 marzo 1969, n. 185, e' aumentata di lire 1000. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, nei casi di cumulo di stipendio o di stipendi e pensioni ordinarie, si considera l'importo complessivo dei predetti emolumenti, esclusi gli aumenti periodici di stipendio.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1960 al 14 febbraio 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1564~art1 · fonte su Normattiva