Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((L'importo della quota di aggiunta di famiglia prevista dall'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e' aumentato di lire 1.000 mensili lorde per i titolari di pensioni od assegni indicati negli articoli 2 e 9 della legge predetta)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 febbraio 1963, n. 44
1La L. 6 febbraio 1963, n. 44 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1962.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010
