Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

((L'importo della quota di aggiunta di famiglia prevista dall'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e' aumentato di lire 1.000 mensili lorde per i titolari di pensioni od assegni indicati negli articoli 2 e 9 della legge predetta)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 febbraio 1963, n. 44

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La L. 6 febbraio 1963, n. 44 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1962.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1564~art2 · fonte su Normattiva