Nel caso, di morte dell'iscritto che avvenga entro i triennio dalla cessazione dal servizio, l'indennita' indiretta una volta tanto, spettante quando sussistano le condizioni di servizio previste dalla lettera a) dell'articolo 8, viene calcolata detraendo dal relativo importo quello eventuale gia' corrisposto all'iscritto, nella forma di indennita' diretta ridotta, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 6. Quando sussistano le condizioni di servizio previste dalla lettera b) dello art. 8 per la concessione della pensione indiretta, il titolare di essa ha facolta' di chiedere che la predetta eventuale indennita' ridotta corrisposta all'iscritto venga rifusa, anziche' in unica soluzione, mediante detrazione dalla pensione della quota annua vitalizia corrispondente all'indennita' stessa, da determinarsi con l'applicazione delle tabelle di annualita' vitalizie a favore di vedove e orfani attualmente in vigore.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-04-11;379~art11 · fonte del testo