Per i casi di cessazioni dal servizio degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni, spettante nelle misure stabilite dall'art. 1 della legge 26 novembre 1953, n. 877, e dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 966, assume la denominazione di rendita vitalizia costante. Tale rendita vitalizia, integrativa della pensione, viene corrisposta anche ai titolari che prestano opera retribuita, rimanendo per i predetti casi abrogate le norme di, cui all'ultimo comma dell'art. 2 sopra citato. Le nuove misure delle pensioni spettanti ai sensi dei seguenti articoli 29, 30, 31 e 32 assorbono l'assegno supplementare di cui all'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, restando tale assegno soppresso come emolumento a se' stante nei riguardi dei titolari delle dette pensioni. 1 4

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 dicembre 1959, n.1077

1

La L. 5 dicembre 1959, n.1077 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che a partire dal 1 gennaio 1958, per i casi di cessazione dal servizio degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, l'importo annuo lordo della rendita vitalizia costante prevista dall'art. 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379, comprensivo della relativa quota per la tredicesima mensilita', e' elevato con effetto dalla data predetta: a lire 78.000, per i titolari di pensione diretta di eta' non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensione diretta privilegiata; a lire 59.800, per i titolari di pensione diretta non privilegiata di eta' inferiore a 60 anni; a lire 53.300, per i titolari di pensione indiretta o di riversibilita'.

L. 26 luglio 1965, n.965

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con decorrenza dal 1 luglio 1965

La L. 26 luglio 1965, n.965 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "A decorrere dal 1 luglio 1965, la rendita vitalizia costante di cui all'articolo 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni e' soppressa."

Testo vigente dal 31 agosto 1965

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Che cosa è cambiato dal 31 agosto 1965

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1960 al 31 agosto 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 luglio 1965, n.965

    La L. 26 luglio 1965, n.965 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "A decorrere dal 1 luglio 1965, la rendita vitalizia costante di cui all'articolo 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni e' soppressa."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;379~art10 · fonte del testo