Art. 7 — Assegno vitalizio - Assegno indiretto
Nei casi di cessazione dal servizio per morte, dopo almeno un triennio di iscrizione all'Istituto, quando non sussista diritto a pensione indiretta, ai superstiti dell'iscritto che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 6, spetta l'assegno vitalizio indiretto nell'ordine di precedenza indicato dallo stesso articolo 6.
Testo vigente dal 18 marzo 1968
