L'indennita' indiretta una volta tanto spettante nel caso di morte del sanitario che avvenga entro il triennio dalla cessazione del rapporto d'impiego, ai sensi del comma primo dell'art. 30 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, viene calcolata detraendo dall'importo risultante dall'applicazione del precedente art. 5 quello eventuale corrisposto al sanitario ai sensi del precedente art. 7. Nel caso di cui al comma precedente, quando sussistano le condizioni di servizio previste dalla lettera b) dell'art. 31 della legge predetta per la concessione del trattamento di pensione indiretta, il titolare di essa ha facolta' di chiedere che la eventuale indennita' gia' corrisposta al sanitario ai sensi del precedente art. 7 venga rifusa, anziche' in unica soluzione, mediante detrazione dalla pensione della quota annua vitalizia corrispondente alla indennita' stessa, da determinarsi con l'applicazione delle tabelle di annualita' vitalizie a favore di vedove e orfani attualmente in vigore.

Testo vigente dal 12 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-11;409~art8 · fonte del testo