A decorrere dal 1 gennaio 1965, il contributo complessivamente dovuto al Fondo e' ripartito come segue:

  • a)fino al 18 per cento, per tre quarti e' posto a carico dei datori di lavoro e per un quarto a carico dei lavoratori;
  • b)per la parte eccedente il 18 per cento, per due terzi e' posto a carico dei datori di lavoro e per un terzo a carico dei lavoratori. Con effetto a partire dal 1 gennaio 1965, sono abrogate le norme relative alla ripartizione del contributo tra datori di lavoro e lavoratori, contenute nell'articolo 8, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nonche' nell'articolo 3, ultimo comma, della legge 11 dicembre 1962, n. 1790.

Testo vigente dal 29 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-13;583~art12 · fonte su Normattiva