Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo Speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790
Art. 12 — Riparto dell'onere contributivo
A decorrere dal 1 gennaio 1965, il contributo complessivamente dovuto al Fondo e' ripartito come segue:
- a)fino al 18 per cento, per tre quarti e' posto a carico dei datori di lavoro e per un quarto a carico dei lavoratori;
- b)per la parte eccedente il 18 per cento, per due terzi e' posto a carico dei datori di lavoro e per un terzo a carico dei lavoratori. Con effetto a partire dal 1 gennaio 1965, sono abrogate le norme relative alla ripartizione del contributo tra datori di lavoro e lavoratori, contenute nell'articolo 8, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nonche' nell'articolo 3, ultimo comma, della legge 11 dicembre 1962, n. 1790.
Testo vigente dal 29 luglio 1967
