In aggiunta al contributo previsto dall'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' dovuto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia un contributo suppletivo, per la durata di sette anni a decorrere dal 1 gennaio 1961, nella misura dell'1 per cento della retribuzione di cui all'articolo 9 della legge medesima. Tale contributo suppletivo e' escluso dal rimborso di cui agli articoli 26 e 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e non e' dovuto nei casi di riscatto previsti dall'articolo 10 della predetta legge e nei casi di riscatto e di regolarizzazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 6, 7, 9 e 10 della presente legge. Sia la ripartizione tra datori di lavoro e lavoratori, che il versamento di tale contributo suppletivo, seguono le norme del contributo ordinario.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 luglio 1967, n. 583

1

La L. 13 luglio 1967, n. 583, ha disposto (con l'art.12, comma 2) che Con effetto a partire dal 1 gennaio 1965, sono abrogate le norme relative alla ripartizione del contributo tra datori di lavoro e lavoratori, contenute nell'ultimo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 13 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1962-12-11;1790~art3 · fonte su Normattiva