Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo Speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790
Art. 14 — Retribuzione soggetta a contributo
L'articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' sostituto dal seguente: "Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:
- a)stipendio o salario contrattuale;
- b)aumenti periodici di anzianita';
- c)assegni di merito e ad personam;
- d)indennita' di contingenza;
- e)indennita' di connessione con le maestranze;
- f)tredicesima mensilita' o gratifica natalizia, limitatamente alla quota corrispondente ai predetti elementi della retribuzione".
Testo vigente dal 29 luglio 1967
