L'articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' sostituto dal seguente: "Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:

  • a)stipendio o salario contrattuale;
  • b)aumenti periodici di anzianita';
  • c)assegni di merito e ad personam;
  • d)indennita' di contingenza;
  • e)indennita' di connessione con le maestranze;
  • f)tredicesima mensilita' o gratifica natalizia, limitatamente alla quota corrispondente ai predetti elementi della retribuzione".

Testo vigente dal 29 luglio 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-07-13;583~art14 · fonte su Normattiva