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Gli assicurati fruenti delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto, per se' e per i familiari a carico, all'assistenza sanitaria dell'assicurazione contro le malattie per tutto il periodo in cui ai lavoratori stessi sono erogate le anzidette prestazioni antitubercolari. All'erogazione dell'assistenza sanitaria di malattia di cui al precedente comma provvede l'ente gestore della assicurazione contro le malattie presso il quale da ultimo gli assicurati sono stati iscritti, secondo le norme, i limiti e modalita' per l'ente stesso vigenti anche per quanto concerne la determinazione dei familiari a carico. La gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi rimborsera' agli enti erogatori dell'assistenza di malattia il costo delle prestazioni sanitarie di malattia corrisposte ai soggetti di cui ai precedenti commi, limitatamente alla parte non dovuta in base alle specifiche disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Per quanto attiene alle modalita' ed ai termini del rimborso di cui al precedente comma, l'Istituto nazionale della previdenza sociale stipulera' con gli istituti interessati apposita convenzione da sottoporsi ad approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Testo in vigore dal 28 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
