Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1967 al 22 dicembre 2008. 141 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Agli affetti da tubercolosi durante il ricovero in luogo di cura compete un assegno giornaliero di lire 250, oltre una maggiorazione per i familiari a carico di cui al successivo articolo 3 nella misura di lire 180 per ciascun figlio o persona ad esso equiparata e per ciascun fratello o sorella, di lire 150 per il coniuge e di lire 90 per ciascun genitore o persona ad esso equiparata. Quando l'assistito e' il capo famiglia l'assegno e' corrisposto a lui direttamente per una meta' e l'altra meta', insieme alla maggiorazione, e' corrisposta a una persona di famiglia, per cui sussiste il diritto alla maggiorazione, delegata dall'assistito. Ai tubercolotici che usufruiscano dell'assegno giornaliero previsto dal primo comma nel corso del mese di dicembre, e' corrisposto altresi' un assegno speciale per le feste natalizie nella misura di lire 10.000 per ogni ricoverato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-01-11;1~art2 · fonte del testo