La maggiore spesa annua, derivante dalla presente legge, verra' compensata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 275 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-1952. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni in bilancio.

Testo vigente dal 19 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-23;632~art4 · fonte del testo